FAQ

Quesito n.4 Il valore massimo stimato per l’appalto è di € 1.105.980,00 nel triennio, così ripartito: € 373.248,00 per la vigilanza armata, € 732.732,00 per il portierato e la vigilanza non armata. Si legge al punto 6.4 del Disciplinare di gara che, in caso di raggruppamento, il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia rilasciata ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza deve essere posseduto dall’impresa mandataria che svolgerà il servizio di vigilanza armata. Poiché dalla ripartizione del valore dell’appalto si evince che la prestazione prevalente è quella relativa al portierato e vigilanza non armata, che peraltro copre i due terzi di attività dell’arco lavorativo giornaliero, l’indicazione secondo la quale l’impresa che svolge il servizio di vigilanza armata deve essere anche la mandataria del raggruppamento non è coerente con le prescrizioni di cui all’art. 48 comma 2 del codice dei contratti in tema di raggruppamento verticale. Si chiede, pertanto, di voler confermare che trattasi di refuso e che il ruolo di mandataria deve essere svolto dall’impresa che svolge l’attività prevalente in termini economici e in termini quantitativi di prestazioni.

Risposta: Nel Disciplinare il monte ore previsto per la vigilanza armata è di 6.912, per la vigilanza non armata e portierato esiste un monte ore garantito di 10.000. Se ne ricava che i parametri economici e quantitativi sono equiparabili. Pertanto il possesso del requisito resta confermato così come esposto nel disciplinare Risposta emendata

Risposta: Il servizio principale, anche in termini economici “garantiti”,  è il servizio di portierato e di vigilanza non armata. Sicché la certificazione ex. art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), a termini dell’art. 48 del del codice dei contratti, dovrà essere posseduta dalla ditta mandataria deputata a svolgere predetta attività prevalente

Quesito n. 6: In riferimento alla tariffa oraria di vigilanza posta a base di gara di € 18,00, si fa presente che tale tariffa, da ribassare, non è congrua in riferimento alle tabelle ministeriali del CCNL di settore e stante anche quanto previsto dai criteri di offerta tecnica, valutata in 8 punti, che impatta, come costo, per il raggiungimento del punteggio necessariamente sulla tariffa offerta di gara - c.1 proposte migliorative che l’impresa intende apportare al servizio in rapporto alla tipologia di servizi previsti dal capitolato di gara

Risposta: L’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 recita: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. ….omissis… Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma….”
Costituisce jus receptum il principio per il quale i costi medi riportati nelle tabelle ministeriali assolvono ad una funzione indicativa, suscettibile, di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, a dispetto dei minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, non suscettibili di deroga in peius (in tal senso, non ultime, linee guida ANAC n. 10, giusta delibera 462/2018).
Ciò detto non può sfuggire come l’appalto di che trattasi sia di fatto costituito dai servizi di portierato, di vigilanza non armata e vigilanza armata. Per i primi due servizi, per i (soli) quali il bando assicura un minimo inderogabile di affidamento (almeno 10.000 ore annue), il valore presunto è circa il doppio di quello previsto per la vigilanza armata.
Lo stesso algoritmo utilizzato per l’attribuzione del punteggio per la c.d. “offerta economica”, premia con maggior valutazione, il ribasso del servizio portierato e vigilanza non armata (20 su 30 punti) a differenza di quanto previsto per la vigilanza armata (8 su 30 punti).
Nonostante l’astratta scindibilità dei servizi in parola, l’unicità della gara impone sempre una valutazione globale della congruità dell’importo presunto in ragione dei prevedibili effetti compensativi tra le voci di costo in gioco.
Scrutinate le tabelle ministeriali innanzi richiamate, non è dato registrare preoccupanti scostamenti rispetto alle tariffe medie orarie, se non per effetto di sovradimensionati livelli di inquadramento a riferimento.

Quesito n. 7a: al punto 2 del disciplinare di gara viene indicato un monte ore per i servizi di portierato corrispondete a 17.446 ore, mentre al punto 2 del capitolato sono indicate le ore lavorative per ogni postazione che sommate danno un totale di 24.466. A cosa è dovuta questa disparità di 7.000 ore? E quali sono le ore lavorative reali da tenere in considerazione per i servizi di portierato?

Risposta: Vedasi il Capitolato all’art. 3.1 “..Nello specifico per il servizio di portierato la Fondazione affiancherà alle risorse della società aggiudicataria almeno quattro unità di personale per un impegno minimo stimato su base annua di 7.020 ore per i servizi di portierato indicati al par. 2.”

Quesito n. 7b: Inoltre per quanto riguarda la “Postazione Aree Espositive” non è stato indicato il monte ore totale.

Risposta: il monte ore per “Postazioni Aree Espositive” è dettagliato nelle sottovoci all’art. 2 del Capitolato

Quesito n. 8d: In cosa può consistere la Proposta Integrativa di cui al punto E dell’Offerta Tecnica?

Risposta: Eventuali proposte migliorative non menzionate nei documenti di gara

Quesito n. 9b: Quali requisiti deve avere la mandante in tale ipotesi?

Risposta: quelli declinati nel disciplinare di gara

Quesito n. 10: Atteso che codesta stazione appaltante ha chiarito che portierato e vigilanza non armata costituiscono l’attività principale dell’appalto, vogliate confermarci che la vigilanza armata – attività non prevalente – va svolta dalla mandante (non mandataria, come nel refuso che si legge nella risposta emendata), la quale deve essere in possesso della licenza prefettizia rilasciata ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Risposta: Ad integrazione di predetto chiarimento (quesito n. 4), al fine di fugare ogni ulteriore dubbio, si precisa che, la certificazione ex art. 134 dovrà essere posseduta da tutti gli operatori raggruppandi/raggruppati (mandanti e/o mandatari) deputati a svolgere attività per le quali il testo unico sulla sicurezza ne impone il possesso.

Quesito n. 11a: Si osserva che nei documenti di gara la vostra stazione appaltante ha indicato il valore complessivo dell’appalto omettendo di specificare quanta parte di detto importo si da imputare al costo della manodopera. Non solo, quant’anche l’intero importo della base d’asta dell’appalto venisse imputato alla copertura dei costi del lavoro, lo stesso sarebbe più basso rispetto agli importi rilevati dalle Tabelle ministeriali applicabili alla fattispecie (cfr. Tabelle allegate al D.M. 21/03/2016). Infatti si osserva che le basi d’asta unitarie indicate nel bando sia per i servizi di vigilanza armata che per i servizi di portierato, non sono assolutamente capienti in quanto si fondano su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle Tabelle ministeriali di settore. In particolare per quanto attiene i servizi di vigilanza per i quali indicate una base d’asta di € 18,00, si evidenzia che le Tabelle ministeriali attualmente in vigore prevedono per un quarto livello, un costo della manodopera di € 19,55/ora per il servizio notturno e di € 18,63/ora per il servizio diurno. E’evidente che lo scostamento è notevole, dal momento che la base d’asta deve considerare oltre al costo della manodopera, ulteriori elementi come le spese generali, i costi della sicurezza, i costi specifici nonché l’utile d’impresa. La circostanza che la base d’asta quantificata non sia idonea a coprire né per intero il costo del lavoro tabellare, né tutte le altre voci di spesa ritraibili dal capitolato (spese generali, utile d’impresa, ecc.), rende la stessa inidonea a consentire la formulazione di un’offerta congrua ed effettivamente sostenibile da parte delle ditte partecipanti.

Risposta: Vedasi risposta al quesito 6

Quesito n. 11b: In ultimo si rileva che il bando non contiene la “clausola sociale” in violazione di quanto stabilito dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s..m.i.. Infatti trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, è un obbligo per la stazione appaltante indicare nelle procedure di gara, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. Pertanto unitamente alla clausola sociale, la vostra stazione appaltante è tenuta a pubblicare gli elenchi del personale impiegato nell’appalto negli ultimi 6 mesi, con indicazione del CCNL applicato, i livelli e le RAL, nonché ogni altro elemento utile a determinare il costo del lavoro.

Risposta:

In riferimento a questo quesito, l’ANAC, richiamando i pertinenti arresti giurisprudenziali, ha posto l’accento sulla necessità che:
- Le clausole vanno evidenziate a chiare lettere nella lex specialis, allo scopo di consentire all’impresa concorrente di predefinire le condizioni tecnico-economiche di partecipazione;
- L’obbligo di riassorbimento del personale uscente opera solo a fronte di appalti compatibili per oggetto ed entità prestazionali;
- L’impresa subentrante non ha l’obbligo incondizionato di assumere i dipendenti dell’impresa uscente, ma tale obbligo va armonizzato con i livelli prestazionali del nuovo appalto e con l’organizzazione d’impresa prescelta dal nuovo affidatario;
- Il rispetto delle clausole sociali rileva ai fini dell’esecuzione contrattuale, ed il relativo adempimento è posto a carico dell’impresa subentrante quale significativo obbligo prestazionale.
Nel caso di specie, questa Stazione appaltante nulla ha previsto in merito. Assente è infatti una siffatta clausola nel bando.
La scelta operata è corretta in ragione dell’incompatibilità, per entità prestazionale, dell’appalto originale con quello di cui si discorre e dal punto di vista organizzativo il servizio va completamente ripensato.

Quesito n. 11c: Si rileva che la base d'asta unitaria indicata per i servizi di portierato è incapiente, in quanto attualmente sono impiegati operatori che provengono da un precedente cambio di appalto e che, in virtù del precedente CCNL, hanno un costo notevolmente superiore alla tariffa oraria posta a base d'asta.

Risposta:

Si precisa che la Fondazione IDIS-Città della Scienza, a prescindere dall’esito della procedura di gara in corso, al termine dei servizi resi dall’attuale fornitore, provvederà ad assumere gli operatori di cui si domanda, ex dipendenti della Fondazione IDIS-Città della Scienza – in numero di tre full time a 40 h settimanali – provenienti dalla precedente procedura di gara e contrattualizzati con un costo superiore all’attuale tariffa oraria posta a base di gara, attualmente impegnati, dal corrente fornitore del servizio di vigilanza e portierato, in virtù del contratto in essere, presso Città della Scienza.

Quesito n. 14: Si rileva che la base d'asta unitaria indicata per i servizi di portierato è incapiente, in quanto attualmente sono impiegati operatori che provengono da un precedente cambio di appalto e che, in virtù del precedente CCNL, hanno un costo notevolmente superiore alla tariffa oraria posta a base d'asta.

Risposta:

Si precisa che la Fondazione IDIS-Città della Scienza, a prescindere dall’esito della procedura di gara in corso, al termine dei servizi resi dall’attuale fornitore, provvederà ad assumere gli operatori di cui si domanda, ex dipendenti della Fondazione IDIS-Città della Scienza – in numero di tre full time a 40 h settimanali – provenienti dalla precedente procedura di gara e contrattualizzati con un costo superiore all’attuale tariffa oraria posta a base di gara, attualmente impegnati, dal corrente fornitore del servizio di vigilanza e portierato, in virtù del contratto in essere, presso Città della Scienza.

Quesito n. 16: Quesito 16a 1. In merito al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica, si chiede di confermare che i documenti da presentare (relazione tecnica, elenco attrezzature e software, proposte integrative) siano 3 documenti distinti. In caso affermativo, si chiede di confermare che il documento b (elenco attrezzature e software) e il documento c (proposte migliorative) non siano oggetto di punteggio tecnico.

Risposta:
“I documenti di cui alla busta B – Offerta tecnica sono 3, sono distinti e sono:
a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
b) elenco completo delle attrezzature e dei software che il concorrente si impegna ad utilizzare;
c) proposte integrative (facoltativo).
I punteggi sono previsti per la relazione tecnica (fino a 67 punti) e per le proposte integrative (facoltativo e fino a 3 punti), come si evince al paragrafo 15 del disciplinare”.

Quesito n. 16a: Quesito 16a 1. In merito al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica, si chiede di confermare che i documenti da presentare (relazione tecnica, elenco attrezzature e software, proposte integrative) siano 3 documenti distinti. In caso affermativo, si chiede di confermare che il documento b (elenco attrezzature e software) e il documento c (proposte migliorative) non siano oggetto di punteggio tecnico.

Risposta:
“I documenti di cui alla busta B – Offerta tecnica sono 3, sono distinti e sono:
a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
b) elenco completo delle attrezzature e dei software che il concorrente si impegna ad utilizzare;
c) proposte integrative (facoltativo).
I punteggi sono previsti per la relazione tecnica (fino a 67 punti) e per le proposte integrative (facoltativo e fino a 3 punti), come si evince al paragrafo 15 del disciplinare”.

Quesito n. 16b: Si chiede conferma che il documento c (proposte migliorative) faccia riferimento all’eventuale proposta integrativa e migliorativa del sistema antintrusione e controllo accessi richiesta al punto 1.2 del Capitolato di Gara (pag.3). Se così non fosse, si chiede a cosa faccia riferimento e in cosa differisce dal punto E dei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica (pag.23 del Disciplinare).

Risposta:
La descrizione del sistema antintrusione è all’interno della relazione tecnica, che precisiamo deve rispettare i paragrafi  definiti dai criteri di valutazione offerta tecnica che si riscontrano nella tabella “Criteri Sottocriteri e Sotto punteggi massimi” fino al punto D. Il punto E prevede la redazione del documento c)proposte integrative (facoltativo) che come riportato alla FAQ n 8 D si riferisce a eventuali proposte migliorative non menzionate nei documenti di gara.

Quesito n. 17 c Confermate inoltre che nel documento b) “Elenco completo delle attrezzature e dei software che il concorrente si impegna ad utilizzare” (pag. 22 del Disciplinare di gara), devono essere riportate le attrezzature (sistema di videosorveglianza, eventuali ulteriori impianti e software) inseriti e descritti nei par D ed E di cui alla pag. 23 del Disciplinare di gara? In caso contrario, quali attrezzature e software devono essere elencati e come verranno valutate le differenti attrezzature e software indicati dai partecipanti? Tale documento b) deve essere contenuto in un determinato limite di pagine?

Risposta:
nel documento b) “Elenco completo delle attrezzature e dei software che il concorrente si impegna ad utilizzare” si devono elencare e descrivere le attrezzature e i software che la ditta mette a disposizione e/o dei quali è in possesso per lo svolgimento del servizio. Non è prevista attribuzione di punteggio e l’elenco dovrà essere redatto in un numero di pagine contenuto, come si evince dall’art. 15 Contenuto busta b.
Si precisa altresì che la Soluzione tecnica proposta per l’evoluzione del sistema di videosorveglianza attualmente in essere presso la stazione appaltante (e quotata in gara per € € 18.040,00 ) deve essere inserita nella relazione tecnica al punto D.